Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa la nomina dell’amministratore di sostegno di un proprio cliente

Un avvocato si è rivolto a questo Consiglio sottoponendo i seguenti quesiti:

1.   se la redazione e la sottoscrizione di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a un proprio cliente che ha in precedenza conferito mandato per una causa tuttora in corso costituisca illecito deontologico;

2.   se l’assunzione di un incarico difensivo nell’interesse di un cliente già assistito conferito dall’amministratore di sostegno eventualmente nominato per definire una controversia in corso sia suscettibile di violare qualche precetto deontologico.

1.   Risposta al quesito 1)

L’art. 10 del codice deontologico forense (“cdf”) impone all’avvocato un dovere di fedeltà nei confronti  del proprio cliente: “L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa”.

L’art. 68 cdf stabilisce che “1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”.

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno è solitamente attività che viene svolta, non contro l’interesse del beneficiario, ma, al contrario, nell’interesse di questo quando la persona si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Non si deve dimenticare tuttavia che la persona oggetto di una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può non condividere e opporsi alla stessa richiesta mediante la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 739 cpc.

L’assunzione dell’incarico conferito da soggetti diversi dal beneficiario per la redazione e sottoscrizione di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno al proprio cliente è pertanto fattispecie suscettibile di violare i precetti deontologici di cui agli artt. 10 e 68 del codice deontologico forense.

Risposta al quesito 2)

Dopo che il giudice abbia accertato le condizioni di infermità che impediscono a un soggetto di curare i propri interessi e nominato un amministratore di sostegno al cliente, non viola alcun precetto deontologico l’avvocato che accetti di continuare lo svolgimento del proprio incarico professionale sulla base di un mandato conferito dall’amministratore di sostegno nell’interesse del beneficiario suo cliente.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.