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Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa la registrazione di conversazioni tra colleghi

1. Quesito. Viene richiesto a questo Consiglio dell’Ordine se un avvocato possa registrare una conversazione in cui è presente un collega senza il di lui consenso.

2. Norme deontologiche e giurisprudenza

        La risposta al quesito richiede di distinguere fra diverse situazioni.

        L’art. 38, comma 2, c.d.f. vieta all’avvocato la registrazione di una conversazione telefonica avvenuta con un collega.

        Lo stesso art. 38, comma 2, c.d.f. consente all’avvocato la registrazione di quanto viene detto nel corso di una riunione in cui sia presente un collega qualora ciò avvenga con il consenso di tutti.

        In ogni caso l’avvocato non deve riportare in atti processuali o comunque riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con i colleghi.

        Diversamente da quanto è previsto per l’avvocato, le parti partecipanti a una riunione possono registrare la conversazione e utilizzare il contenuto come prova in giudizio e nel procedimento disciplinare contro un avvocato.

        L’utilizzo delle registrazioni fonografiche effettuate durante una riunione da un soggetto che non operi in qualità di collega dell’avvocato è pacificamente ammesso anche nel procedimento disciplinare contro l’avvocato. Si veda da ultimo CNF sentenza 4 dicembre 2020, n. 234, la quale ha stabilito che “le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”. Nello stesso senso anche le sentenze C.N.F.  nn. 240/2020,  11/2017, 36/2013. Da ultimo anche Cass., 16 luglio 2021, n. 20384, ha stabilito che “La prova dell’illecito deontologico mediante registrazione fonografica non contrasta con la normativa privacy”

3. Conclusioni.   

La registrazione da parte dell’avvocato di una riunione alla quale è presente un collega non è consentita a meno che per la registrazione non sia stato preventivamente chiesto e ottenuto il consenso di tutti i partecipanti.

        Ciò detto circa i quesiti, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell’Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell’iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.