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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa l’applicabilità dell’art. 68 CDF al codifensore ed al sostituto d’udienza

1.Quesiti. Un avvocato espone a questo Consiglio le seguenti questioni:

1.   L’avvocato, quale codifensore di una società in forza di procura alle liti, ha ricevuto da un altro avvocato, titolare di procura generale da parte della medesima società, gli atti già redatti da sottoscrivere e depositare in udienza. Successivamente all’ adempimento di tali incombenti si pone il problema circa la possibilità di assumere incarichi contro detta società.

2.   Si chiede inoltre se un terzo avvocato che abbia semplicemente sostituito in udienza l’avvocato ‘codifensore’ possa assumere incarichi contro la società cliente originaria in altre controversie.

2. Norme rilevanti.

Rileva, al fine di rispondere al quesito posto, l’art. 68 del codice deontologico forense (c.d.f.), il quale stabilisce che:

1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

3. Risposta al primo quesito relativo alla possibilità di agire contro un soggetto dopo aver sottoscritto un atto quale codifensore del medesimo.

L’avvocato che sottoscriva l’atto giudiziario in qualità di codifensore assume, a tutti gli effetti, un mandato professionale nei confronti della parte in favore della quale viene redatto l’atto e in quanto tale risulta sottoposto ai divieti di cui all’art. 68, comma I, c.d.f.

Viola pertanto l’art. 68 c.d.f. l’avvocato che, avendo assunto un mandato professionale in qualità di codifensore della parte, assuma un incarico professionale per agire contro la stessa prima che siano decorsi i due anni dalla cessazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 68, comma I, c.d.f.

4.  Risposta al secondo quesito relativo alla possibilità di assumere un mandato professionale contro una parte qualora l’avvocato si sia prestato a sostituire un collega in una udienza a favore della stessa parte senza aver assunto un mandato professionale.

Sempre che siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 68 c.d.f., si deve ritenere che nel giudizio civile la mera sostituzione di un collega in udienza da parte di un avvocato che non sia, ovviamente, nel mandato in qualità di difensore o codifensore, non integri gli estremi dell’incarico professionale ricevuto quale difensore della parte assistita dal collega sostituito.

Non viola, pertanto, i divieti di cui all’art. 68 c.d.f. l’avvocato che, dopo aver sostituito un collega in udienza civile senza aver ricevuto alcun mandato professionale dalla parte assistita dal collega, successivamente agisca contro la medesima parte prima che siano trascorsi due anni dallo svolgimento dell’udienza nella quale ha agito come mero sostituto del Collega impedito. Sempre che non sia integrata alcuna delle condizioni impeditive previste dall’art. 68 c.d.f.

Nel giudizio penale, in virtù del disposto dell’art. 102 c.p.p., l’avvocato sostituto d’udienza “esercita i diritti e assume i doveri del difensore”, cosicché l’assunzione di un successivo mandato difensivo contro la parte già assistita in udienza in qualità di sostituto difensore appare in violazione dei doveri stabiliti dall’art. 68 c.d.f.

 Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.