Fatto e quesito
Un avvocato che ha promosso una causa per conto della società A nei confronti della società B per il pagamento di alcune forniture si trova nella condizione di poter assistere la società C per farla intervenire nella causa già instaurata, sia affiancandosi ad adiuvandum alla società A, sia proponendo nei confronti di C domande di tenore analogo a quelle formulate da A.
Chiede pertanto a questo Consiglio se sia corretto deontologicamente assumere l’incarico dalla società C.
Risposta al quesito
L’art. 68 del codice deontologico forense (“c.d.f.”), stabilisce che:
“1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.”.
La norma deontologica pone dei limiti alla possibilità di assumere incarichi contro i propri clienti o ex clienti da meno di due anni dalla cessazione dell’incarico. Nel caso di incarichi assunti per controversie di natura familiare il divieto non ha limiti di tempo. Le altre condizioni per la legittimità della condotta sono poste dai commi 2, 3 e 5 dello stesso art. 68.
Non sono previsti limiti di natura deontologica all’assunzione di un incarico per più parti che hanno posizioni analoghe nei confronti di una medesima controparte. L’avvocato dovrà tuttavia avere la cura di verificare che non vi siano profili di contrasto o incompatibilità fra le posizioni delle parti di cui assume la difesa. Se ciò dovesse verificarsi si rientrerebbe infatti nei divieti previsti dall’art. 68 c.d.f.
Ci corre infine l’obbligo di precisare che:
– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.