Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa l’attività di consulenza legale gratuita

1. Quesito. Un avvocato ha chiesto a questo Consiglio se lo svolgimento di un’attività di consulenza legale gratuita all’interno delle sedi un’associazione culturale ricreativa possa configurare la violazione del divieto di accaparramento di clientela ex art. 37 del Codice deontologico.

2. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti al fine di rispondere al quesito posto l’art. 18 della legge professionale forense (l. 247/2012) e l’art. 37 del codice deontologico forense (c.d.f.).

Stando alla descrizione fornita nella richiesta di parere, l’attività descritta non rientra fra quelle incompatibili con la professione di avvocato, né appare censurabile il fatto che l’attività sia svolta gratuitamente (lo consente espressamente l’art. 13, comma 1, l. 247/2012). Ha stabilito la Cassazione che: “il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla l. 13 giugno 1942 n. 794 art. 24 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza”, così Cass. 20 luglio 2017, n. 17975.

Rimangono fermi i limiti stabiliti dall’art. 37 c.d.f. in merito al divieto di accaparramento di clientela con gli strumenti previsti dal suddetto articolo e il divieto di utilizzare l’attività di consulenza gratuita al solo scopo di farsi pubblicità. A questo proposito, per il caso in cui il servizio di consulenza non sia rivolto esclusivamente agli associati ma anche al pubblico in generale, si richiama quanto previsto dell’art. 5 del Regolamento n. 2 del 19 aprile 2013 del CNF, in tema di sportello del cittadino, che vieta agli avvocati che svolgono le attività dello sportello di assumere incarichi da parte dei beneficiari dei servizi da loro resi nell’ambito di detta attività.

Rimangono ferme anche le norme generali stabilite dagli artt. 9,13, 19 e 28 del c.d.f., nonché dall’art. 3 della l. 247/2012.

3. Conclusioni

L’attività di consulenza gratuita non è incompatibile con la professione di avvocato e non viola doveri deontologici se effettuata in osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 37 c.d.f. in merito al divieto di accaparramento di clientela, nonché dagli artt. 9,13,19 e 28 del c.d.f., nonché dall’art. 3 della l. 247/2012

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.