1. Quesito. È stato formulato il seguente quesito: Una cooperativa sociale (onlus) che si occupa di assistenza e inserimento nel mondo lavorativo delle persone più svantaggiate – e altre attività di inclusione sociale- è interessata a predisporre al suo interno uno sportello legale per i suoi utenti. La suddetta onlus segue anche progetti finanziati dalla regione Lazio e da altri enti istituzionali. L’idea è quella di garantire un servizio di orientamento legale gratuito ai fruitori dello sportello, per poi offrire, quando necessario, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a tariffe agevolate. Pertanto, chiedo se a tal fine vi siano linee guida/protocolli/indicazioni da seguire per la fissazione delle tariffe in contesti similari o se l’avvocato sia libero di concordare i costi delle prestazioni di comune accordo con la cooperativa (mediante, ad esempio, la redazione di una convenzione o scrittura privata fra professionista e onlus).
2. Quadro normativo di riferimento:
L’art. 13 l. 247/2012 stabilisce nelle sue parti rilevanti per il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio che:
“1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.”
L’art. 37 del c.d.f. stabilisce altresì il divieto di accaparramento di clientela secondo le modalità in esso descritte.
L’avvocato è pertanto libero di determinare i compensi anche mediante convenzioni e a tariffe agevolate purché nell’attività che pone in essere in favore del cliente rispetti i limiti stabiliti dall’art. 37 c.d.f. riguardanti il divieto di accaparramento di clientela.
Con riferimento alla valutazione delle singole condotte che possano costituire fattispecie di accaparramento di clientela, l’avvocato dovrà fare riferimento, oltre che al testo dell’art. 37 c.d.f., anche alla casistica esaminata e decisa dalla giurisprudenza.
Si ricorda che, a fronte di supposte violazioni il Consiglio dell’Ordine competente mantiene un potere di segnalazione della condotta al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti: “indipendentemente dal contenuto delle Convenzioni, restano fermi gli ordinari poteri del COA in materia di segnalazione al competente CDD di eventuali violazioni del divieto di accaparramento di clientela o di altre previsioni deontologiche, alla luce dell’autonomo potere di sorveglianza del COA sugli iscritti, previsto dalla legge” (così C.N.F. parere del 16 gennaio 2019, n. 2).
Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:
– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.