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Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa l’incompatibilità dell’attività di steward negli impianti sportivi con la professione forense

1. Quesito. Viene richiesto a questo Consiglio un parere circa la compatibilità della professione di avvocato con quella di steward negli impianti sportivi, ai sensi della vigente normativa,  svolta in occasione di manifestazioni sportive

2. Norme rilevanti e giurisprudenza.

Vengono in rilievo l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (c.d.f.) e l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

(…)

d)  con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Le attività di cui al D.M. 13 agosto 2019, relativo al servizio di steward negli impianti sportivi, devono essere svolte da personale qualificato e debitamente formato. Esse pertanto, così come regolate dallo stesso decreto ministeriale, sia se svolte direttamente in favore di società sportive, sia se svolte per società che hanno acquisito un contratto di appalto/somministrazione da una o più società sportive, rientrano nei divieti di cui al citato art. 18 della l. 247/2012 e sono pertanto incompatibili con l’esercizio della professione forense se svolte in maniera continuativa o professionale, o se svolte alle dipendenze di società appaltatrici di servizi.

 Ciò detto circa i quesiti, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell’Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell’iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.