Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa l’informazione sui fatti e l’assunzione della difesa

E’ stato sottoposto a questo Consiglio il seguente quesito.

1. Quesito. Espone un Avvocato che, nel corso di un incontro professionale, un suo cliente gli ha raccontato dei fatti che poi ha riportato nella querela che ha proposto personalmente alla Polizia Giudiziaria senza l’ausilio del difensore. In detta querela il cliente ha menzionato l’Avvocato quale destinatario di informazioni e l’ha contemporaneamente nominato difensore di parte offesa.  Si pone il problema della compatibilità dell’assunzione della difesa con l’essere precedentemente stato informato sui fatti.

2.Risposta al quesito. Non si rileva nell’assunzione del mandato professionale alcun motivo di possibile incompatibilità essendo le informazioni fornite dal cliente parte del colloquio normale fra cliente e avvocato strumentale all’assunzione della decisione di conferimento/accettazione dell’incarico. A nulla rileva ai fini dell’assunzione del mandato professionale il fatto che il cliente, a seguito del colloquio con il legale, abbia deciso di presentare querela in merito agli stessi fatti discussi con l’avvocato all’autorità giudiziaria.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.