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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: circa lo svolgimento dell’attività forense da parte di un consigliere comunale

1. Quesito. Un avvocato che riveste la carica di consigliere comunale ha chiesto a questo Consiglio se vi siano rilievi deontologici nel caso in cui assista un cliente in una causa contro l’Azienda Sanitaria territorialmente competente nel Comune ove è stato eletto.

2. Norme rilevanti e giurisprudenza.

        Vengono in rilievo l’art. 6 “Dovere di evitare incompatibilità” del Codice deontologico forense (c.d.f.), l’art. 18 “Incompatibilità” della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense), nonché l’art. 24 c.d.f. “Conflitto di interessi”.

Stabilisce l’art 6 del c.d.f. che:

“1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.

Stabilisce l’art. 18 della l. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (…)”

Stabilisce l’art. 24 c.d.f. che “ 1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

Si rileva in primo luogo che sia il Consiglio Nazionale Forense, sia questo Consiglio dell’Ordine, hanno in più occasioni affermato la compatibilità fra la carica di consigliere comunale e il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati (cfr. CNF sentenza 23 luglio 2002, n. 115 emessa sotto il vigore della l. professionale 1578/1933 [ 1 ]).

Con riferimento poi al potenziale conflitto di interessi, in due pareri emessi sotto il vigore del precedente codice deontologico, il CNF ha stabilito che:

“Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

– non sembra alla Commissione che possa ravvisarsi una causa di incompatibilità tra quelle tassativamente previste per la professione di avvocato nell’ordinamento professionale vigente. Deve tuttavia rilevarsi che il contegno concreto del professionista potrebbe assumere rilievo sul piano disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Sul piano dell’opportunità, è poi fuor di dubbio che il corretto esercizio del mandato professionale e il pieno assolvimento degli obblighi connessi all’assunzione di un mandato politico rappresentativo sconsiglino l’assunzione del patrocinio in cause promosse contro l’ente locale nel cui Consiglio siede l’avvocato in questione” (CNF, parere del 3 ottobre 2001, n. 145)

In seguito, nel 2005, sempre sotto il vigore del precedente codice deontologico, il CNF ha emesso il seguente parere: “L’art. 37 cod. deont. ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l’avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l’attività difensiva non può concretarsi in un’interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali.

La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l’avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell’ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica.

Né, d’altronde, pare che l’attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovessero lamentare un pregiudizio cagionato dall’attività di un membro dei propri organi rappresentativi.” (CNF, parere del 22 novembre 2005, n. 80).

Ritiene il consiglio che la ratio e la filosofia della norma con riferimento alla questione in esame non siano mutate con l’approvazione del nuovo codice deontologico forense e che non sussista in linea di principio un conflitto di interessi fra l’avvocato che svolga anche la funzione di consigliere comunale e la rappresentanza in giudizio di un cliente contro un ente che sia parte della pubblica amministrazione.

Nel caso particolare si rileva ulteriormente che non sussistono neanche quelle ragioni di opportunità che avrebbero potuto rendere non consigliabile la rappresentanza in giudizio di un cliente contro il Comune. Le competenze attuali dei Comuni in materia di pianificazione ed erogazione dei servizi sanitari sono infatti oggi molto limitate e demandate essenzialmente alle Regioni.

3. Conclusioni.   

Non è incompatibile con lo svolgimento della professione di avvocato l’assunzione della carica di Consigliere Comunale.

Non viola il divieto di agire in conflitto di interesse l’avvocato consigliere comunale che assuma un mandato professionale per agire, a favore di un proprio cliente privato, contro l’azienda sanitaria.

        Ciò detto circa i quesiti, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell’Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell’iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

NOTE:

[1] Non rientra nelle ipotesi di incompatibilità, prevista dall’articolo 3 l.p. .n 1578/33, per i dipendenti e per coloro che comunque abbiano un ufficio retribuito con stipendio gravante sul bilancio dello Stato o di enti controllati, l’incarico di assessore provinciale e consigliere comunale essendo questa una carica onoraria politica, che non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e che prevede un trattamento economico dalla natura prevalentemente indennitaria, equiparato soltanto quoad mesuram a quello dei dipendenti statali”.