Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Collegio Arbitrale e preventivo di spesa.

E' stato chiesto se ci sia l’obbligo di fornire un preventivo di spesa della procedura arbitrale, se richiesto da una delle parti.
Il quesito sottoposto deve essere risolto alla luce della nuova disciplina sull’ordinamento professionale, di recente approvata dal Parlamento.
Invero, secondo le previsioni di tale disciplina l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche. Con specifico riferimento alla determinazione del compenso si prevede che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Inoltre, il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Il problema che si pone è quello dell’applicabilità di tale disciplina anche all’avvocato che svolge le funzioni di arbitro.
Secondo l’orientamento assunto dal Consiglio Nazionale Forense si può ritenere che l’attività dell’arbitro- avvocato debba, in ogni caso, essere assoggettata alla disciplina tipica della professione forense, come si ricava dalla seguente pronuncia:
“Il professionista che rifiuti i chiarimenti richiesti dal cliente in merito alla notula presentata per il pagamento di prestazioni rese quale arbitro unico, che non presenti, pur invitato a farlo, un rendiconto dell'attività svolta, che utilizzi come titolo esecutivo per la riscossione del proprio compenso il lodo arbitrale e che rifiuti di sottoporre a controllo di legittimità e alla valutazione del Presidente del Tribunale la congruità del compenso richiesto, tiene un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale e merita la sanzione dell'avvertimento” (CNF 18 marzo 1989, n. 57).
Da tale pronuncia si ricava evidentemente che l’esercizio della funzione arbitrale non può prescindere dall’applicazione della disciplina di riferimento per l’attività forense.
La tesi esposta appare preferibile rispetto a quella che potrebbe tendere a privilegiare l’argomento della non assoluta equiparazione dell’arbitro all’esercente la professione forense, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione., con la sentenza della II Sezione, 5 febbraio 2003, n.1673.
Nel caso in esame, invece, deve ritenersi applicabile il canone dell’obbligo di correttezza previsto anche dall’art.55 del codice deontologico forense specificamente per gli arbitri, il cui significato non potrà prescindere dal rispetto della richiamata previsione legislativa sull’obbligo di fornire il preventivo, se richiesto.