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parere

Avvocato. Combinato disposto dell’art. 37 e dell’art. 51 del Codice Deontologico.

E’ stato chiesto se un avvocato che in passato ha assistito una signora relativamente a cause (ormai concluse) riguardanti un immobile di (esclusiva) proprietà della medesima, tenendo peraltro tutti i contatti con il marito della stessa, il quale nel Giugno 2008 si è rivolto per un’ultima volta al suddetto avvocato al fine di effettuare un sopralluogo e di valutare eventuali azioni nei confronti dei vicinanti per vari titoli, possa assistere il marito medesimo nella causa di separazione dalla moglie.
Il Consiglio dell’Ordine, si è espresso affermando che l’art. 37 del Codice Deontologico dispone che un avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, precisando che il conflitto sussiste anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto su informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito.
L’art. 51 del Codice Deontologico dispone, inoltre, che l’assunzione di un incarico verso un ex-cliente è ammessa (solo) quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza, fatto divieto in ogni caso all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
Nella prima delle disposizioni suindicate si parla di “assistito”, mentre nella seconda si parla, invece, di “ex-cliente” e questo, poiché si può verificare anche una dissociazione tra i due ruoli, qualora un soggetto (cliente) conferisca a un avvocato l’incarico di assistere un diverso soggetto (assistito), potrebbe avere una rilevanza – qualora non si ricada, comunque, nella previsione dell’art. 37 del Codice Deontologico – per escludere l’applicazione dell’art. 51 dello stesso Codice al caso di specie, laddove il rapporto di clientela, nel senso di conferimento dell’incarico e di corresponsione del pagamento del relativo corrispettivo, fosse effettivamente intercorso esclusivamente tra il marito della proprietaria del bene immobile e l’avvocato.
Per potere pervenire ad una simile conclusione occorre, peraltro, che la signora proprietaria del bene immobile non abbia avuto alcun tipo di rapporto con l’avvocato né lo abbia in alcun modo avallato o ratificato, perché, altrimenti, si dovrebbe ritenere che il marito abbia agito quale rappresentante della moglie, ragione per cui anche il rapporto di clientela sarebbe intercorso direttamente tra la rappresentata (ovverosia la moglie) e l’avvocato, con conseguente piena applicazione alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 51 del Codice Deontologico, oltre che del disposto dell’art. 37 del Codice Deontologico medesimo.