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parere

Avvocato. Compatibilità con lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare. Impossibilità di utilizzare il titolo di Avvocato.

E’ stato chiesto se un avvocato che svolga l’attività di mediatore familiare possa utilizzare nell’espletamento di tale sua attività il titolo di avvocato e pubblicizzarsi tramite biglietti da visita creati ad hoc e un’apposita brochure.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso ritenendo che un avvocato può svolgere liberamente l’attività di mediatore familiare, in quanto non sussiste alcuna incompatibilità, sotto il profilo giuridico, tra detta attività e la professione forense.
Peraltro, poiché l’attività di mediatore familiare non rientra tra quelle proprie della professione forense, ed anzi, sotto un profilo sostanziale, il mediatore svolge una funzione imparziale, antitetica a quella forense che è, invece, diretta alla tutela degli interessi di una parte, nel pubblicizzarsi in relazione all’attività stessa, nei relativi biglietti da visita, non deve essere utilizzato il titolo di avvocato.
Invece, nella brochure illustrativa, nell’illustrare il proprio curriculum professionale, il mediatore, che sia anche avvocato, potrà dare atto di ciò e potrà dare atto, altresì, di essere specializzato e/o esperto in diritto di famiglia, nel senso che si tratta di un settore di esercizio della propria attività professionale e di una materia di attività prevalente, ovviamente qualora e purché sussistano, per dare tale tipo di informazione, i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 17 e 17/bis del Codice Deontologico Forense.