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parere

Avvocato. Compatibilità con lo svolgimento dell’attività di praticante dottore commercialista nonché con l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti.

E’ stato chiesto se, lo svolgimento dell’attività di praticante dottore commercialista risulti incompatibile con la professione di avvocato e se, nel caso che la suddetta incompatibilità non ricorra, quali siano le conseguenze qualora, post pratica, si ottenga l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di dottore commercialista.
Il Consiglio dell’Ordine, si è espresso precisando che costituisce principio consolidato che le incompatibilità con l’esercizio della professione forense disposte dall’art. 3 del R.D.L. 24 Novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 Gennaio 1934 n. 36, tra le quali non figura l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti (oggi soppresso) e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti, hanno il carattere della tassatività e, pertanto, allo stato attuale, lo svolgimento dell’attività di praticante dottore commercialista nonché l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti, con l’esercizio della relativa professione, purché ovviamente il tutto sia svolto in modo autonomo e non nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, risulta compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e lo svolgimento della professione forense (cfr. Parere C.N.F. Dicembre 1995, n. 26).
Peraltro, è opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che in alcuni dei progetti di riforma dell’ordinamento della professione di avvocato attualmente all’esame del Parlamento si prevedrebbe l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’esercizio di qualsiasi altra libera professione e, dunque, anche con l’attività di dottore commercialista .