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parere

Avvocato. Compatibilità della professione di avvocato con la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa edilizia senza il conferimento di poteri di gestione

E’ stato richiesto se possa comportare un motivo di incompatibilità con l’esercizio della professione forense l’avvocato nominato presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa edilizia senza il conferimento di poteri di gestione che rimarrebbero di competenza del consiglio di amministrazione o verrebbero in parte delegati a altro consigliere.
Secondo il consolidato orientamento del Consiglio Nazionale Forense si trova nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 3 del R.D.L. N. 1578/1933 (“esercizio del commercio in nome altrui”) l’avvocato che ricopra la carica di presidente del Consiglio amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale e che per tale sua funzione vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165).
Viceversa, la carica di presidente del consiglio di amministrazione è compatibile con l’esercizio della professione forense e con l’iscrizione all’Albo nell’ipotesi che l’avvocato sia stato privato, per statuto sociale o successiva deliberazione, dei poteri dei gestione dell’attività commerciale della società, attraverso la nomina di un amministratore delegato (Consiglio Nazionale Forense, 20 Settembre 2000, n. 90; Consiglio Nazionale Forense, 12 Novembre 1996).
E' stato, altresì, precisato che la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del consiglio di amministrazione non determina ipotesi di incompatibilità (Consiglio Nazionale Forense, 12 Novembre 1996) e che è compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’Albo la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale nell’ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165).
Anche la Suprema Corte si è espressa sulla questione, affermando che la situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, prevista dall’art. 3, comma 1, del R.D.L. 27 Novembre 1933, n. 1578, per il caso di “esercizio del commercio in nome altrui” ricorre nei confronti dell’avvocato che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza (Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 5 Gennaio 2007, n. 37; Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 24 Marzo 1977, n. 1143), ma richiamando espressamente e condividendo i principi su enunciati espressi dal Consiglio Nazionale Forense con le sue succitate pronunce 20 Settembre 2000, n. 90, e 12 Novembre 1996, secondo cui la situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato.
Ne consegue che un avvocato può assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale, e quindi tanto più di una società cooperativa a mutualità prevalente, senza incorrere nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, purché per statuto o per deliberazione, precedente o contestuale alla sua nomina, sia privato dei poteri gestori e qualora gli siano attribuiti poteri meramente rappresentativi gli stessi non determinino la riferibilità al medesimo dell’attività commerciale della società stessa, fermo restando che la sola funzione di rappresentanza giudiziale e di direzione del consiglio (Consiglio nazionale Forense, 12 Novembre 1996) e/o la funzione di mera rappresentanza legale (T.A.R. Liguria, 12 Giugno 1990, n. 389) non determinano la suddetta situazione di incompatibilità.
Qualora, invece, l’avvocato che rivesta la qualifica di presidente di una società cooperativa abbia poteri gestori, si verificherebbe in capo al medesimo la suindicata situazione di incompatibilità, dato che il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che la carica di presidente o di vice-presidente di una società cooperativa, anche se essa non abbia scopo di lucro, comporta, appunto, la sussistenza della suddetta incompatibilità (Consiglio Nazionale Forense 22 Aprile 1989, n. 70, e Consiglio Nazionale Forense 12 Maggio 1993, n. 76, da raccordarsi, peraltro, ovviamente, con i principi enunciati dalle sentenze e dai pareri sopra menzionati, ragione per cui la situazione di incompatibilità sussisterà solo se e in quanto all’avvocato in relazione a tali cariche gli siano anche attribuiti poteri gestori della società di qualsiasi natura).