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parere

Avvocato. Compatibilità tra iscrizione all’Ordine degli Avvocati e svolgimento di tirocinio formativo curricolare.

E’ stata formulata richiesta di parere circa la compatibilità tra la permanenza di iscrizione all’Ordine degli Avvocati e lo svolgimento di un tirocinio formativo curricolare previsto all’interno di un Master in Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane organizzato dall’Ateneo fiorentino, che si svolge con le seguenti modalità.

Il percorso prevede la frequentazione di nove corsi accademici in materie giuridiche ed economiche ed il superamento dei rispettivi esami, oltre alla possibilità di svolgere un periodo di tirocinio formativo presso aziende nel settore della gestione delle risorse umane; tale tirocinio, c.d curriculare, è parte integrante del percorso formativo e dà diritto all’acquisizione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo e non prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante.

L’azienda ospitante, inoltre decide discrezionalmente sia le modalità di svolgimento del tirocinio sia la possibilità di attribuire allo studente eventuali somme a titolo di rimborso spese, che non costituiscono in ogni caso somme percepite come retribuzione.

Le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono rappresentate dagli artt. 18 e 19 della L. 247/2012.

L’Art. 18 L.P. si occupa dell’incompatibilità della professione di avvocato con altre attività:

Incompatibilità:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Esistono delle eccezioni previste all’art. 19 della L.P.

Eccezioni alle norme sulla incompatibilità:

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.

La ratio delle norme richiamate è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocato nell’esercizio della sua attività professionale previsti all’art. 1, comma 2, lett. b) e all’art. 2, comma 1, della citata legge.

Del pari, rileva l’art.6 del cd che sancisce per l’Avvocato il divieto di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

In merito al quesito posto si ritiene quindi che il combinato disposto delle norme enucleate ben possa permettere la compatibilità tra la permanenza di iscrizione all’Ordine degli Avvocati e lo svolgimento di un tirocinio formativo curricolare previsto all’interno di un Master organizzato dall’Università degli Studi di Firenze.