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parere

Avvocato. Componente del comitato direttivo di un’associazione senza scopo di lucro, incompatibilità.

E' stato chiesto un parere sulla compatibilità dell’esercizio della professione forense con lo svolgimento del ruolo di componente del consiglio direttivo di un’associazione senza scopo di lucro.

Il Consiglio osserva che l’art.18 della nuova disciplina sull’ordinamento professionale di cui alla legge n.247/2012 prevede che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

Secondo il consolidato orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense si trova nella situazione di incompatibilità, già prevista dall’art. 3 del R.D.L. N. 1578/1933 (“esercizio del commercio in nome altrui”), l’avvocato che ricopra la carica di presidente del Consiglio amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale e che per tale sua funzione vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003,n.165).

Dal carattere di tassatività delle ipotesi di incompatibilità, enunciate dalla disciplina richiamata, consegue che un avvocato può assumere la carica componente del comitato direttivo di un’associazione senza scopo di lucro, non configurandosi situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione forense.