E’ stato chiesto se l’avvocato possa far parte del Consiglio di Amministrazione di una società commerciale.
Il Consiglio ha ribadito che l’art. 3 del R.D.L. 1578/1933, nel disciplinare i casi di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, contempla l’ipotesi “dell’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui”, intendendosi con tale espressione l’esercizio di attività imprenditoriale, sia in forma individuale che in forma collettiva. In questa seconda ipotesi, la veste di imprenditore sostanziale è rivestita dalla persona fisica alla quale, nell’ambito degli organi collegiali, sono attribuiti i compiti di rappresentanza esterna e di gestione dell’impresa, quali, ad esempio, l’amministratore unico, l’amministratore delegato e, in molti caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il ruolo di consigliere, qualora non rientri nei casi sopra elencati e non comporti particolari deleghe che attribuiscano, anche limitatamente, poteri assimilabili a quelli propri degli organi di rappresentanza, non è in conflitto con il divieto di cui al’art. 3 del R.D.L. 1578/1933.
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