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parere

Avvocato. Componente del Consiglio di Amministrazione di società commerciale. Compatibilità con l’esercizio della professione. Condizioni

E’ stato chiesto se l’avvocato possa far parte del Consiglio di Amministrazione di una società commerciale.
Il Consiglio ha ribadito che l’art. 3 del R.D.L. 1578/1933, nel disciplinare i casi di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, contempla l’ipotesi “dell’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui”, intendendosi con tale espressione l’esercizio di attività imprenditoriale, sia in forma individuale che in forma collettiva. In questa seconda ipotesi, la veste di imprenditore sostanziale è rivestita dalla persona fisica alla quale, nell’ambito degli organi collegiali, sono attribuiti i compiti di rappresentanza esterna e di gestione dell’impresa, quali, ad esempio, l’amministratore unico, l’amministratore delegato e, in molti caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il ruolo di consigliere, qualora non rientri nei casi sopra elencati e non comporti particolari deleghe che attribuiscano, anche limitatamente, poteri assimilabili a quelli propri degli organi di rappresentanza, non è in conflitto con il divieto di cui al’art. 3 del R.D.L. 1578/1933.