Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Comportamento da tenere nel caso di richiesta di un parere su una vicenda processuale seguita da un altro Collega.

Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che il rapporto di colleganza è regolato dal titolo 2° del vigente codice deontologico e segnatamente, per quanto può concernere la fattispecie, dagli art. 22 e 23. L’art. 22, da un lato, prescrive che l’Avvocato deve tenere un comportamento di lealtà e correttezza nei rapporti con i Colleghi; l’art. 23, dall’altro, disciplina il momento di successione nel mandato con regole che non sono altro che l’applicazione del dovere generale sancito dall’art. 22.
Non esiste, per contro, una norma specifica che disciplini il caso, non infrequente, della “sovrapposizione”, se non del mandato vero e proprio, quanto meno dell’intervento professionale di più Colleghi sulla medesima vicenda. Non può affermarsi quindi l’esistenza di un divieto specifico, perché esso avrebbe dovuto essere espresso formalmente.
Deve ritenersi perciò possibile l’attività di cui alla richiesta di parere; ciò nondimeno essa dovrà essere improntata a criteri di particolare prudenza e correttezza, proprio in virtù del principio di lealtà e di correttezza nei confronti dei Colleghi sancito dall’art. 22.
Pertanto, l’Avvocato richiesto di consulenza su vicenda processuale seguita da altro Collega dovrà:
– rendere edotto il Cliente sulla necessità di ottenere il preventivo benestare del Collega, ottenendone il consenso;
– rendere edotto il Collega della iniziativa del cliente, ottenendone il benestare; dovrà infine tassativamente astenersi da qualsiasi valutazione, positiva o negativa, al riguardo dell’operato del Collega.
In presenza di tali condizioni, il comportamento di cui alla richiesta di parere potrà considerarsi deontologicamente corretto.