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parere

Avvocato. Conflitto di interesse e difesa di due società

L'articolo 37 del vigente codice deontologico dispone che l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, ed inoltre quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'avvocato ha quindi l'obbligo di evitare situazioni che condizionino la sua attività, favorendo o danneggiando potenzialmente alcuno dei suoi clienti.
Tanto premesso, nel caso in esame il conflitto di interessi previsto dall'articolo 37 cit. si può in concreto realizzare, in quanto la società controparte nella gestione della controversia assunta dall’avvocato, è partecipata in modo totalitario da un’altra società con cui lo stesso avvocato intrattiene rapporti professionali, con la conseguenza che potrebbero ipotizzarsi condizionamenti nello svolgimento dei diversi mandati professionali. In proposito, non rileva la circostanza che la società cliente sia un soggetto formalmente diverso dalla società in favore della quale già sussiste un rapporto di collaborazione professionale, in quanto l'esistenza di una relazione professionale di clientela, sia pure indiretta, con un determinato soggetto, non vale ad escludere conflitti di interessi
Pur sussistendo un’obiettiva difficoltà di verificare in concreto la presenza di interessi contrapposti, potrebbe essere consentita l'assunzione dell’ incarico professionale in esame, alla sola condizione che la società controllante sia portata a conoscenza del secondo rapporto professionale ed espressamente consenta alla sua assunzione.