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parere

Avvocato. Conflitto di interesse ed art. 37 C.D.

E' stato chiesto se l'assunzione della difesa di uno dei due coniugi, già assistiti in precedenza da un collega di studio integra violazione dell'art. 37 c.d.
Come è noto, l’articolo 37 del vigente codice deontologico dispone che l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico, ed inoltre quando l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L’avvocato ha quindi l’obbligo di evitare situazioni che condizionino la sua attività, favorendo o danneggiando potenzialmente alcuno dei suoi clienti.
In particolare, sullo specifico tema in esame, l’articolo 37 canone secondo, prevede che, nell’ambito del divieto di determinare situazioni, anche atipiche, fonti di possibile conflitto di interessi, l’obbligo di astensione opera, altresì, se le parti aventi interessi in contrasto si rivolgano ad avvocati che, tra l’altro, esercitino la professione negli stessi locali. Il caso emblematico di riferimento è riferito all’avvocato che deve astenersi dall’assumere un incarico professionale da parte di un cliente la cui controparte sia assistita da un collega di studio.
La ratio dell’articolo 37 è evidentemente quella di evitare una situazione che potrebbe determinare commistione, effettiva o apparente, di interessi, in grado da influenzare l’attività di difesa, la quale richiede completa libertà rispetto a potenziali condizionamenti, compresi quelli conseguenti ai consueti rapporti personali tra colleghi di studio.
Nella vicenda in esame viene prospettata l’assunzione della difesa di uno dei due coniugi, già assistiti in precedenza da un collega di studio, ma non si riferisce a un’attuale contrapposizione tra colleghi di studio.
Pertanto, il richiedente, potrà assumere l’incarico difensivo giudiziale considerato, previa verifica in concreto che nello svolgimento della sua attività non vi sia la violazione del segreto sulle informazioni fornite dall’altro assistito, ovvero previa valutazione che la conoscenza degli affari di una parte non possa avvantaggiare ingiustamente l’altro assistito, nonché infine, che lo svolgimento del precedente mandato non limiti la sua indipendenza nello svolgimento del nuovo incarico.