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parere

Avvocato. Conflitto di interesse ed art. 37 C.D.

E' stato chiesto se la difesa contemporanea di due soggetti apparentemente contrastanti integra violazione dell'art. 37 c.d. ed in particolare se nell’assunzione del patrocinio nell’ambito dello stesso giudizio sia della parte che, in forza di un titolo di acquisto della proprietà da parte della propria madre, agisce per ottenere il rilascio di un immobile nei confronti del fratello, sia della stessa madre, terza chiamata in causa dal convenuto quale litisconsorte in relazione alla domanda di simulazione formulata dal convenuto.
Come è noto, l'articolo 37 del vigente codice deontologico dispone che l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, ed inoltre quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'avvocato ha quindi l'obbligo di evitare situazioni che condizionino la sua attività, favorendo o danneggiando potenzialmente alcuno dei suoi clienti.
Con specifico riferimento all’assunzione della difesa contemporanea di due soggetti con interessi contrastanti, o che, in virtù di accordo simulatorio, debbano apparire contrastanti, il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza del 23 ottobre 2010, n.140, ha affermato che ciò costituisce la negazione stessa della funzione dell’avvocato, il quale deve perseguire fedelmente gli interessi del suo cliente, e, pertanto, vìola non soltanto i canoni generali di correttezza e probità ma anche quelli di decoro e dignità esteriori della professione, di cui l’articolo 37 c.d. è puntuale espressione.
Nella vicenda in esame, tuttavia, l’assunzione della difesa contemporanea dei due soggetti indicati non appare determinare la sussistenza di interessi contrastanti, giacché viene riferito che la terza chiamata in causa non intende rivendicare alcun diritto sull’immobile, riconoscendo la piena proprietà di tale immobile da parte dell’attrice. Pertanto, sulla base di quanto prospettato dal richiedente non appaiono sussistenti ragioni di conflitto di interessi nell’assunzione della difesa contemporanea delle parti indicate.