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parere

Avvocato. Costituzione di ipoteca a garanzia di corrispettivo

E' stato chiesto se il professionista, al fine di garantirsi un corrispettivo quale attività svolta nell'interesse di uno dei coniugi nell'ambito di un giudizio di separazione in cui si controverte principalmente sulla divisione della casa coniugale possa, acquisire un'ipoteca volontaria sulla quota di detto immobile di proprietà del suo cliente.

Al riguardo uardo il Consiglio osserva che, ai sensi dell’art. 13 L. n.247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Siffatta disciplina deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato.

In tal senso, deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale. Conseguentemente, deve ritenersi illecito l’accordo che prevede la prestazione di una garanzia sulla res litigiosa, dovendo ritenersi che in caso di inadempimento dell’obbligazione principale, l’effetto finale sarebbe proprio quello di percepire una quota del valore del bene oggetto della lite, nonostante il divieto posto dall’art. 13 della legge professionale.