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parere

Avvocato. Difesa giudiziale e conflitto di interessi

E' stato chiesto se il difensore di una società cooperativa in liquidazione in persona del commissario liquidatore in un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci, possa assumere anche, nella stessa causa civile, la difesa personale del liquidatore, convenuto da uno degli amministratori che ha chiamato in causa, in via riconvenzionale, il liquidatore allo scopo di ottenerne la condanna per ipotizzate responsabilità conseguenti alla dichiarazione di insolvenza della cooperativa, nonché per la condanna dello stesso liquidatore al risarcimento dei danni in favore della cooperativa, questo Consiglio dell'Ordine, nella sua adunanza del 15 febbraio 2012 ha espresso il seguente parere.
Dai fatti e dalle circostanze indicate nella richiesta di parere, sembra al Consiglio dell'Ordine che per effetto della chiamata in causa da parte di uno dei precedenti amministratori (ex presidente del consiglio di amministrazione) del commissario liquidatore, personalmente, e delle domande proposte nei confronti di questo in tesi ed in ipotesi, venga a profilarsi, anche se soltanto potenzialmente in relazione allo svolgimento del processo, la possibilità di un conflitto di interessi tra cooperativa in liquidazione e liquidatore che, in applicazione dell'articolo 37 del vigente codice deontologico, impedisce l'assunzione della difesa anche del liquidatore.
Infatti, si deve prescindere dalla maggiore o minore fondatezza e dal merito delle domande e delle eccezioni avanzate dalle parti, dovendosi invece avere riferimento esclusivamente alla possibilità che lo svolgimento dell'attività di difesa di una delle due parti assistite, possa essere influenzata dalla assistenza e difesa dell'altra. Così la circostanza che la convenuta che ha chiamato in causa il commissario liquidatore abbia concluso in ipotesi, anche per la condanna di questo al risarcimento del danno in favore della cooperativa, rende manifestamente contrastante con l'articolo 37 del codice deontologico, l'assistenza di due parti in contrapposizione di interessi processuali e sostanziali.