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parere

Avvocato. Difesa in proprio nel processo penale.

E' stato chiesto se un avvocato, avendo effettuato la costituzione quale parte civile in un processo penale, conferendo mandato ad un proprio difensore di fiducia, munita di apposita delega a sostituto processuale, le è consentito discutere il processo come avvocato regolarmente iscritto all’albo professionale.
Il Consiglio rileva che nel processo penale l'obbligo della difesa tecnica per l’imputato, sancito dagli artt. 96 e 97 c.p.p., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione ( Sez V, 2/4/2008, n.17400), con conseguente nullità degli atti compiuti, ai sensi degli artt. 178, lett. c) cpp e 179 cpp.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche al difensore della parte civile, in considerazione dell’analoga previsione di cui all’art.100 cpp.