E' stato chiesto se un avvocato, avendo effettuato la costituzione quale parte civile in un processo penale, conferendo mandato ad un proprio difensore di fiducia, munita di apposita delega a sostituto processuale, le è consentito discutere il processo come avvocato regolarmente iscritto all’albo professionale.
Il Consiglio rileva che nel processo penale l'obbligo della difesa tecnica per l’imputato, sancito dagli artt. 96 e 97 c.p.p., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione ( Sez V, 2/4/2008, n.17400), con conseguente nullità degli atti compiuti, ai sensi degli artt. 178, lett. c) cpp e 179 cpp.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche al difensore della parte civile, in considerazione dell’analoga previsione di cui all’art.100 cpp.
parere