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parere

Avvocato. Diritti di “corrispondenza informativa” e “consultazioni con il cliente”. Quando sono dovuti

È stato chiesto se i diritti concernenti la “corrispondenza informativa” e le “consultazioni con il cliente” successivi alla pronuncia della sentenza siano ulteriormente dovuti nell’atto di precetto.
Il Consiglio ha ribadito quanto già precisato col parere in data 8 settembre 2002 e cioè che i diritti in parola “sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva”, come stabilito dalla Tariffa Forense in materia civile (Tabella B, nota successiva alla voce 45), e pertanto possono essere nuovamente chiesti con l’atto di precetto.