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parere

Avvocato. Diritti dovuti dal soccombente a seguito di provvedimento cautelare

Il quesito attiene alle modalità di determinazione dei diritti dovuti dal soccombente a seguito di provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso dal Tribunale e del successivo provvedimento in sede di reclamo.

Il Consiglio ha precisato che: sono dovuti dal soccombente i diritti sia per esame del dispositivo (voce 14) che per esame del testo integrale del provvedimento (voce 15); non sono dovuti i diritti per consultazioni e corrispondenza, dal momento che ricorre non il caso di “sentenza non definitiva o ordinanza collegiale”, ma di provvedimento che definisce una fase del giudizio.