Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Errore di indicazione della data dell’udienza, già decorsa al momento della notificazione.

E' stato richiesto parere in ordine al comportamento da tenere da parte dell’avvocato quando questo, incaricato di proporre un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed effettuata la notificazione dell’opposizione, incontri il rifiuto del cancelliere del giudice di iscrivere a ruolo la causa per apparente errore nell’indicazione della data dell’udienza, già decorsa al momento della notificazione, questo Consiglio nella sua adunanza del 16 febbraio 2011, su relazione del consigliere avvocato Scripelliti, ha formulato il seguente parere.
Il Consiglio dell’Ordine premettendo che ha ha competenza nella valutazione sotto il profilo deontologico, dei comportamenti degli iscritti, e che l’indicazione in un atto di citazione di una data dell’udienza errata e nel caso riferita all’anno decorso come può verificarsi alla fine dell’anno e nei primi mesi dell’anno  successivo, potrebbe costituire comportamento in contrasto con il dovere di diligenza previsto dall’articolo 8 del vigente codice deontologico, anche se la giurisprudenza che si è formata in ordine a tali fattispecie non rare e sovente qualificabili come veri e propri errori materiali, tende a ritenere sanabile l’errata indicazione della data, in considerazione della sua riconoscibilità e della sua riferibilità all’anno in corso piuttosto che a quello precedente.
 Questo Consiglio osserva infine di non essere competente nella valutazione del comportamento della cancelleria che ha rifiutato l’iscrizione in conseguenza del programma informatico che non accetta una data dell’udienza precedente a quella della richiesta di iscrizione, solo rilevando che un adempimento previsto dalla legge quale il ricevimento obbligatorio degli atti nell’orario di ufficio, non può essere rifiutato adducendo ragioni del tutto estranee alle regole processuali.