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parere

Avvocato. Il comportamento da tenere qualora sia custode di assegni nell’interesse di parti in contrasto tra di loro.

E' stato chiesto quale comportamento deve tenere l’avvocato che abbia accettato di custodire, nell’interesse di due parti, in lite tra di loro, alcuni assegni bancari a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di una delle parti, quando pur dopo una sentenza, permanga il contrasto tra le parti sulle modalità di adempimento a tale obbligazione e conseguentemente sul diritto a disporre degli assegni custoditi dall’avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che le funzioni istituzionali del Consiglio non comprendono la facoltà di dirimere il disaccordo tra avvocati che sia sorto in relazione a fattispecie concrete che, sia pure in astratto ed a prescindere dalla situazione esposta, potrebbero, in relazione allo svolgimento della vicenda, presentare profili di rilevanza deontologica. Pertanto e fermo quanto sopra, si ricorda che i principi applicabili alla questione sottoposta alla valutazione del Consiglio, prevedono che l’avvocato che sia custode di beni (in questo caso di assegni), nell’interesse di parti in contrasto tra di loro sul diritto a disporre di tali beni, debba svolgere il suo compito con imparzialità e lealtà, e che, persistendo i contrasti debba rimettersi alla decisione dell’autorità giudiziaria; ovvero, se del caso, che egli possa dismettere la condizione di custode e quindi rinunciare all’incarico professionale ricevuto dalle due parti, con modalità tali da evitare pregiudizio per alcuna di esse, ed adottando le opportune cautele per la continuazione della custodia di beni. Si richiamano in proposito per analogia, i principi di cui agli articoli 55 (arbitrato) e 47 (rinuncia al mandato) del vigente codice deontologico.