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parere

Avvocato. Il Consiglio dell’Ordine non ha la facoltà di autorizzare deroghe o di valutare la possibilità della disapplicazione dell’art. 28 del codice deontologico in materia di corrispondenza scambiata tra avvocati.

E' stato chiesto se sia possibile produrre in un eventuale giudizio, da promuovere per conto di un cliente, una lettera proveniente da un collega dichiarata espressamente "riservata personale", ma ritenuta utile alla difesa del diritto che si intende azionare in giudizio.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che il parere del Consiglio prescinde dal caso concreto, a maggior ragione quando le circostanze esposte, realizzatesi e/o prospettabili per il futuro, possano presentare aspetti di rilievo deontologico, soggetti a valutazione esclusivamente nell'ambito dello specifico procedimento previsto a tale scopo.
Ciò premesso il Consiglio osserva che la disciplina posta dall'articolo 28 del vigente codice deontologico relativa alla produzione della corrispondenza scambiata con altri avvocati, non attribuisce al Consiglio dell'Ordine la facoltà di autorizzare deroghe o di valutare, con riferimento al caso concreto, la possibilità della sua disapplicazione, in particolare quando la corrispondenza sia dichiarata espressamente riservata (il che esclude ogni possibilità di valutarne il contenuto), ed ancorché la sua produzione costituisca strumento (o anche l’unico strumento) per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.