Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: il deposito fiduciario presso il legale

Viene richiesto a questo Consiglio un parere in merito ad eventuali violazioni deontologiche che dovessero ravvisarsi nel caso qui di seguito descritto: “I coniugi Tizio e Caia, assistiti rispettivamente dagli Avvocati Mevio e Sempronio, sottoscrivono ricorso per separazione consensuale, che viene successivamente omologato dal tribunale competente, nonchè una scrittura privata nella quale modificano una clausola di contenuto economico del predetto accordo consensuale.
Tale scrittura viene consegnata in deposito fiduciario sia all’Avv. Mevio che all’Avv. Sempronio. La scrittura riporta espressamente la seguente clausola pattizia: <>.
Dopo alcuni anni, nelle more dell’instaurazione del procedimento di divorzio, entrambi i coniugi incaricano due nuovi legali, rispettivamente gli avvocati Mevio2 e Sempronio2.
Il nuovo avvocato di Tizio, Mevio2, ricevuto il fascicolo della separazione, contatta il precedente difensore di Tizio, Mevio, il quale gli riferisce dell’esistenza di tale scrittura, ma non gli consegna neppure una fotocopia della stessa, in quanto ritiene che, trattandosi di atto consegnato in deposito fiduciario, ne sia vietata la restituzione in assenza di autorizzazione in tal senso da parte di entrambi i coniugi depositanti.
Invece, il nuovo avvocato di Caia, Sempronio2 utilizza giudizialmente una copia di tale scrittura, pure ottenendo un decreto ingiuntivo contro Tizio in favore di Caia sulla base del contenuto della medesima, nonostante che Tizio non abbia mai prestato il proprio consenso alla restituzione di tale scrittura e che di tale mancanza di consenso siano perfettamente a conoscenza tanto la coniuge Caia quanto il nuovo legale di quest’ultima, Sempronio2.
Si chiede se l’utilizzo di tale scrittura privata, che era stata consegnata in deposito fiduciario ai difensori dei coniugi, senza il consenso alla restituzione di uno dei due coniugi depositanti,
1) configuri illecito disciplinare a carico dell’avvocato depositario Sempronio, in quanto una copia dell’atto è stata restituita ad un coniuge senza il consenso dell’altro coniuge;
2) configuri illecito disciplinare a carico dell’avvocato Sempronio2, il quale, subentrato nella difesa di Caia, ha utilizzato la scrittura nonostante la consapevolezza che fosse stata consegnata in deposito fiduciario al precedente legale e che non fosse stato rilasciato il consenso alla restituzione da parte dell’altro coniuge.”
Questo Consiglio esaminerà gli aspetti deontologici della vicenda e non entrerà nel merito delle questioni più prettamente attinenti alle eventuali responsabilità civilistiche.
Nel caso di specie viene in rilievo l’art. 30, comma 4, c.d.f.
Tale disposizione prevede che “L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi”.
La norma deontologica impone quindi all’avvocato di accettare un deposito fiduciario solo se i depositanti gli forniscono indicazioni scritte in modo da potervisi attenere.
La violazione di tale disposizione configura illecito deontologico, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.d.f. che invero recita: “[…]La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno”.
La dottrina osserva, inoltre, che il deposito fiduciario di somme (o documenti) pone un problema particolare. Infatti, “l’avvocato che sia depositario fiduciario di somme nell’interesse anche della controparte o di terzi non possa farne restituzione neppure al cliente. In caso di contestazione, invero, l’avvocato deve mettere a disposizione di tutti gli interessati le somme (ovvero i documenti) in deposito presso di lui, richiedendo se necessario l’intervento del Consiglio dell’ordine, o di un notaio, ovvero al limite la nomina di un sequestratario”. (Cfr. R. Danovi, Il nuovo codice deontologico forense: commentario, pag. 217).
La peculiarità del caso di specie, che coinvolge più depositanti, rende non applicabile quella giurisprudenza del CNF che stabilisce che “la mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità” (Consiglio Nazionale Forense – CNF – sentenza n. 64 del 29 luglio 2019). Tale giurisprudenza si riferisce infatti al caso in cui il depositante sia unico e chieda al depositario la restituzione di quanto depositato.
Nel caso di specie l’incarico di deposito fiduciario è stato conferito dai coniugi in modo congiunto e nell’interesse di entrambi; la circostanza che i depositari sono più di uno (entrambi i legali di parte) è quindi ininfluente.
Pertanto, si deve ritenere che il rilascio del documento da parte di ciascuno dei legali, in assenza di istruzioni diverse indicate al momento del deposito, richieda il consenso di ciascuno dei due depositanti.
Infatti, qualora i depositanti siano più di uno, l’avvocato agisce quale depositario di entrambe le parti, non essendo più mandatario di una sola ma depositario anche nell’interesse dell’altra.
Perciò, la consegna da parte dell’avvocato depositario del documento senza il consenso di entrambi i coniugi costituisce illecito deontologico ai sensi dell’art. 9, 10 e 30 c.d.f.
Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che:
a) la condotta del professionista che non si sia attivato per ricevere istruzioni scritte contestualmente alla costituzione del deposito fiduciario può configurare illecito deontologico ex art. 30, comma 4, c.d.f. La violazione di tale dovere deontologico comporta, ai sensi dell’art. 30, comma 5, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei mesi a un anno;
b) la condotta del professionista che riconsegni al cliente la documentazione ricevuta a titolo di deposito fiduciario nell’interesse di più depositanti senza il consenso di tutti può configurare illecito disciplinare ex artt. 9, 10 e 30 c.d.f., considerato che, nel momento in cui accetta il deposito fiduciario, esso accetta l’incarico da parte di entrambi i depositanti;
c) la conoscenza da parte del legale difensore di un deposito fiduciario avvenuto nelle mani di altri legali non consente di configurare a suo carico responsabilità deontologica per non aver il primo assunto alcun obbligo né nei confronti dei depositanti, né nei confronti degli altri colleghi.
Ciò detto circa il quesito, corre infine l’obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina Forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono, né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo.
Pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.