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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: il legale non può assistere un Ente Pubblico quale persona offesa in un procedimento penale, mentre rappresenta e difende altri clienti in veste di debitori esecutati in procedure esecutive immobiliari, dove è intervenuto quale creditore il medesimo Ente Pubblico

  1. Quesito. Viene richiesto a questo Consiglio un parere sulla seguente questione:

Se sia consentito ad un avvocato assistere legalmente un Ente Pubblico quale persona offesa in un procedimento penale, sebbene lo stesso legale rappresenti e difenda altri clienti in veste di debitori esecutati in due procedure esecutive immobiliari pendenti, nelle quali risulta intervenuto quale creditore il medesimo Ente Pubblico a mezzo di altro legale.

  1. Le norme rilevanti. Sono norme rilevanti per rispondere al quesito in esame gli artt. 9, 10 e 24 del codice deontologico forense.

Stabilisce l’art 9, comma I,  c.d.f. che: “l’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Stabilisce l’art. 10 c.d.f.: “L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa”.

Stabilisce l’art. 24 c.d.f.: “l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

 Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.

 Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

 La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

Non viene invece in rilievo l’art. 68 c.d.f., ovvero il divieto di assunzione di incarichi contro una parte già assistita, perché non ricorre la fattispecie concreta.

  1. La disciplina. Se è vero che non esiste alcuna norma che preveda il divieto di assumere un incarico a favore di una ex controparte in un giudizio che non coinvolge ex clienti, né una norma che a tal fine prevede la necessità di attendere il decorso di un termine biennale, è tuttavia facilmente immaginabile e prospettabile una violazione dei doveri di lealtà e indipendenza nei confronti del cliente, nonché la violazione dei doveri di dignità e decoro della professione forense, laddove l’avvocato, ancora in corso di mandato nel primo giudizio, assuma la difesa di una controparte del suo cliente attuale. In questo caso infatti l’avvocato finirebbe per andare contro il suo nuovo cliente/controparte in un giudizio e assumerne contemporaneamente la difesa in un altro giudizio. L’assunzione di entrambi i mandati mette in pericolo la sua indipendenza e la sua lealtà nei confronti di entrambi i clienti (il vecchio ancora non ex-cliente e il nuovo ancora non ex controparte), e potrebbe facilmente dar luogo a un vero e proprio conflitto di interessi.

Si ritiene pertanto che, qualora l’avvocato ritenga di assumere la difesa dell’ente pubblico, debba rinunciare al mandato nei confronti dei clienti il cui patrimonio è oggetto di procedura esecutiva nella quale sia intervenuto lo stesso ente pubblico.

La violazione delle norme suddette non potrà essere evitata neanche qualora il mandato difensivo rinunciato venga assunto da un avvocato che faccia parte della medesima associazione professionale/società fra avvocati, sia un collaboratore non occasionale di colui che rinuncia al mandato o con quest’ultimo condivida i locali nei quali esercita la professione.

  1. Conclusioni. Viola i doveri stabiliti dagli artt. 9,10 e 24 del c.d.f. l’avvocato che in corso di mandato assuma la difesa della controparte in un diverso giudizio, anche se tale ultimo giudizio non riguarda le parti della causa in corso contro il nuovo cliente.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.