Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: il non essere in regola con gli obblighi formativi non impedisce la reiscrizione all’albo, ma costituisce illecito disciplinare

E’ stato chiesto a questo Consiglio se la mancanza di 2 crediti formativi relativamente al triennio 2017 – 2019 possa avere conseguenze negative nel caso in cui, una volta cancellata dall’albo, la collega decidesse in seguito di reiscriversi.
Per fornire il parere occorre prendere le mosse dall’art. 17 della legge professionale forense (L. 247/2012) rubricato “Iscrizione e cancellazione”.
Tale articolo, al comma 15, così stabilisce: “l’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7”.
I requisiti di cui al succitato comma 1, lettere da b) a g) sono:
b) avere superato l’esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;.
Come si evince da quanto sopra, l’essere in regola con gli obblighi formativi al momento della cancellazione o della reiscrizione non è uno dei requisiti per essere ammessi alla reiscrizione all’albo, una volta che sia cessata la causa che ha portato alla richiesta di cancellazione.
Si ricorda tuttavia che l’essere in regola con gli obblighi formativi è un dovere per l’avvocato previsto dall’art. 15 del codice deontologico forense (c.d.f.), suscettibile di essere sanzionato ai sensi degli artt. 21 e 22 dagli Organi Disciplinari (i Consigli Distrettuali di Disciplina – “CDD”) tenendo conto “dei precedenti disciplinari (specifici e reiterati) dell’incolpato, nonché del suo comportamento complessivo, tra cui il mancato ravvedimento e il comportamento processuale, nonché, più in generale, l’atteggiamento del medesimo nei confronti degli obblighi di formazione professionale continua”( CNF sentenza n. 20 del 12 marzo 2019).
Concludendo, il mancato ottemperamento degli obblighi formativi non impedisce la reiscrizione all’albo degli avvocati una volta che sia venuta meno la causa di cancellazione, non rientrando, il corretto adempimento degli obblighi formativi, fra i requisiti richiesti dall’art. 17, comma 15, della legge professionale forense. Fermo restando la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di cui all’art. 17.
Il mancato adempimento degli obblighi formativi costituisce tuttavia illecito disciplinare sanzionato ai sensi degli artt. 21 e 22 del c.d.f.
Corre infine l’obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono, né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo.
Pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.