Quesito.
Un avvocato si è rivolto a questo Consiglio chiedendo un parere sulla seguente questione.
I suoi assistiti hanno subìto un processo penale conclusosi con la loro assoluzione con formula piena e vorrebbero accedere al fondo per la rifusione delle spese legali. Tuttavia dopo la sentenza gli stessi hanno interrotto i rapporti con il legale che li ha difesi nel processo. L’avvocato domanda se l’istanza deve essere depositata dal patrocinatore del processo oppure se egli stesso può presentarla allegando le fatture relative al pagamento professionale.
Norme rilevanti.
Per rispondere al quesito occorre fare riferimento al combinato disposto della Legge di Bilancio 178/2020 e del Decreto 20 dicembre 2021
Dalla lettura del combinato disposto dei due provvedimenti si ricava che:
– il rimborso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati (Premesse del Decreto);
– il «richiedente», (Art 1 lettera d) è il soggetto che, in quanto imputato assolto, abbia titolo a presentare domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 1015 della legge 178/2020;
– il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti (art. 1, comma 1020 l. 178/2020) esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due;
– l’istanza deve essere presentata personalmente dall’imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell’imputato l’istanza può essere presentata da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto alla successione;
– l’istanza deve indicare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell’imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
b) l’Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell’Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
c) le formule con le quali l’imputato è stato assolto;
d) l’attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
f) il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
g) il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
h) l’attestazione che l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine.
Conclusioni.
Sulla scorta dei testi richiamati appare evidente che nella nuova fase l’imputato assolto può essere assistito da un nuovo difensore posto che i rapporti con il precedente DEVONO essere stati regolati e pagati, in modo tracciabile, al vecchio difensore.
In conclusione il Consiglio ritiene che non vi siano ostacoli all’assunzione del mandato da parte del Collega richiedente
Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:
– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.