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parere

Avvocato. Impiegato pubblico e iscrizione all’Albo.

E' stato chiesto se un funzionario legislativo presso il Consiglio Regionale della Toscana, abilitato alla professione di avvocato, può iscriversi all’albo degli avvocati durante il periodo di aspettativa, di cui potrebbe usufruire, ai sensi dell’art.18 della legge n.183/2010, concedibile per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali.

In relazione a tale tematica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ritiene di doversi uniformare al consolidato orientamento del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui la condizione di aspettativa, non facendo venir meno il rapporto di pubblico impiego si sostanzia solo in una temporanea sospensione delle obbligazione di prestare lavoro.

Pertanto, la condizione di pubblico dipendente in condizione di aspettativa è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, ricadendo pienamente nelle cause di incompatibilità di cui, all’art.18 della legge 31 dicembre 2012, n.247, in precedenza disciplinate dall’art. 3, RDL 1578/1933. (CNF, parere del 16 gennaio 2013, n. 6; parere del 9 maggio 2007, n. 26; parere del 10 marzo 2005, n. 14)