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parere

Avvocato: incompatibilità del patto di prova di un lavoro subordinato con la professione forense

1.  Quesito

Un’avvocata formula il seguente quesito:  nel caso in cui dovesse svolgere un periodo di prova presso un ente locale per poi essere assunta con contratto a tempo indeterminato (come istruttore o funzionario amministrativo), durante il periodo di prova avrebbe l’obbligo di cancellazione dall’ordine degli avvocati o sarebbe sufficiente la sospensione volontaria?

2.  Norme e pronunce rilevanti

L’art. 17 l. 247/2012 stabilisce, alla lettera e) che “Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:  (…) e)  non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18”.

L’art. 18 l. 247/2012 stabilisce che: “La professione di avvocato è incompatibile: (…) d)  con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

L’art. 20, comma 2, l. 247/2012 prevede che: “L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”.

Il periodo di prova è pattuito all’interno di un contratto di lavoro subordinato e in più occasioni il CNF ha stabilito che un lavoro subordinato, per quanto limitato nel tempo e nell’orario, è incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

In merito a un quesito relativo al se sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione l’assunzione con contratto di lavoro subordinato per pochi mesi l’anno (tre mesi) e per un lavoro che impieghi solo per alcuni giorni della settimana, il CNF si è così espresso: “per come esposta nel quesito, la fattispecie configura la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lett. d) della legge n. 247/12, a mente del quale l’esercizio della professione è incompatibile «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato».” (C.N.F. 24 marzo 2023, n. 9).

Con riferimento poi alla possibilità di richiedere la sospensione volontaria dall’esercizio della professione, nello stesso parere il C.N.F. ha così stabilito:“[q]uanto alla possibilità di sospendersi per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, si rinvia a quanto ritenuto nel parere n. 15/2014, secondo il quale: «Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità»” (C.N.F. 24 marzo 2023, n. 9. In proposito si veda anche Cass. SS.UU. sentenza 12 aprile 2021, n. 9545).

3.  Conclusioni

Si deve pertanto ritenere che il periodo di prova, in quanto contemplato all’interno di un contratto di lavoro subordinato finalizzato all’assunzione, sia incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati e comporti la cancellazione dallo stesso.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.