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parere

Avvocato. Incompatibilità ed esercizio della professione negli stessi locali.

E' stato chiesto un parere sulla sussistenza di eventuali divieti deontologici nel prestare la propria assistenza professionale in una separazione consensuale, qualora una sua collega di studio fosse chiamata ad assumere le funzioni di amministratore di sostegno di uno dei coniugi. Come è noto, l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, ed inoltre quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero infine quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'avvocato ha quindi l'obbligo di evitare situazioni che condizionino la sua attività, favorendo o danneggiando potenzialmente alcuno dei suoi clienti (articolo 37 del codice deontologico, nonché l’art.24 del nuovo codice deontologico). In particolare, sullo specifico tema in esame, all'articolo 37 canone secondo, del codice deontologico, nonché all’art.24, canone quinto, del nuovo codice deontologico si prevede che, nell'ambito del divieto di determinare situazioni, anche atipiche, fonti di possibile conflitto di interessi, l'obbligo di astensione opera, altresì, se le parti aventi interessi in contrasto si rivolgano ad avvocati che, tra l'altro, esercitino la professione negli stessi locali. Il caso emblematico di riferimento è riferito all'avvocato che deve astenersi dall’assumere un incarico professionale da parte di un cliente la cui controparte sia assistita da un collega di studio. La ratio della disciplina richiamata è evidentemente quella di evitare una situazione che potrebbe determinare commistione, effettiva o apparente, di interessi, in grado da influenzare l'attività di difesa, la quale richiede completa libertà rispetto a potenziali condizionamenti, compresi quelli conseguenti ai consueti rapporti personali tra colleghi di studio. Nella vicenda in esame, viene assunta da parte dello stesso avvocato la difesa di entrambi i coniugi nel giudizio di separazione giudiziale, prospettando che per uno di essi viene svolta la funzione di amministratore di sostegno da un collega di studio, ma non si riferisce di un’eventuale contrapposizione tra colleghi di studio. Pertanto, la richiedente potrà assumere l’incarico difensivo considerato, conservando sempre la propria indipendenza necessaria per lo svolgimento dell’attività difensiva.