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parere

Avvocato. Incompatibilità ex art. 51 Codice Deontologico

E' stato chiesto un parere in merito alla possibile violazione del codice deontologico forense, nell’ipotesi in cui un avvocato assista il marito in un divorzio contenzioso, dopo aver svolto la propria attività nella prospettiva della fattibilità di un divorzio congiunto. In particolare, nella vicenda in esame, l’avvocato:
1) ha parlato telefonicamente con la moglie;
2) ha redatto il testo del ricorso congiunto;
3) ha ricevuto da parte della moglie le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Il Consiglio osserva che ai fini della risposta al quesito è decisivo stabilire non tanto se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato, quanto piuttosto se l’avvocato abbia comunque svolto un’attività denominata di assistenza, anche soltanto formale, in favore della parte, nei cui confronti per lo stesso oggetto dovrebbe successivamente assumere iniziative giudiziarie.
Nella vicenda in esame, viene rappresentato che l’avvocato, seppure telefonicamente, abbia raccolto la volontà della moglie di separarsi dal coniuge alle condizioni contenute nel ricorso predisposto per entrambi, nonché abbia ricevuto dalla stessa le tre ultime dichiarazioni dei redditi.
Come è noto, la norma di cui all’art. 51 c.d. canone I, prevede espressamente l’ipotesi del professionista che, avendo assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, successivamente assuma mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. La previsione si caratterizza per una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi, non richiedendosi specificamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza. La norma non richiede che sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia accezione di assistenza per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività diretta a creare l’incontro delle volontà, seppure su un unico punto degli accordi della separazione (cfr. CNF, sentenza del 23 luglio 2013, n.137).
Conseguentemente, il Consiglio, senza anticipare eventuali determinazioni che potrebbe essere chiamato ad esprimere in sede disciplinare, evidenzia la necessità di tener conto del predetto orientamento, nella valutazione che l’avvocato interessato dovrà compiere sulla prosecuzione della sua attività professionale in favore di uno dei due coniugi.