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parere

Avvocato. Incompatibilità tra esercizio della professione e insegnamento di materie giuridiche negli istituti Superiori Pubblici e Privati parificati.

E’ stato richiesto al Consiglio dell’Ordine di esprimere un parere sull’esistenza di un’incompatibilità della professione di avvocato ex art. 18 Legge Professionale con l’attività di insegnamento nelle Scuole Secondarie, Pubbliche o Private parificate, nelle materie giuridico-economiche.

Le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono rappresentate dagli artt. 18 e 19 della L. 247/2012.

L’art. 18 prevede, per quanto qui interessa, che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18 ,lett. d , L. 247/2012).

L’art. 19, come noto, stabilisce le eccezioni alle norme sulla incompatibilità disponendo, al primo comma, che “in deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”.

In ordine alla portata di tale norma si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 21949 del 28.10.2015) in base alla quale:

“…ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18, comma 1, lett. d) – l’art. 19, al comma 1, fa salva un’eccezione con riguardo all’ “insegnamento o alla ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”.

Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge da quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma – e ciò costituisce una novità rispetto al testo precedente – anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”.

“…L’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono…Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare (“materie giuridiche”) comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato.”

Il nuovo testo normativo, a ben vedere, consente di derogare alla norma che stabilisce l’incompatibilità del lavoro subordinato con la professione di avvocato solo nel caso in cui la prestazione lavorativa si sviluppi nel settore disciplinare giuridico. Se ne ricava, per esclusione, benché qui non rilevi, che l’insegnamento nelle Scuole Primarie sarebbe invece incompatibile con la libera professione, poiché i docenti di tali istituti non insegnano materie giuridiche.

In conclusione l’insegnamento in materie giuridiche, da effettuarsi presso Scuole Secondarie Pubbliche o Private Parificate, appare del tutto compatibile con la professione di avvocato.