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parere

Avvocato. Incompatibilità tra la iscrizione all’Albo degli Avvocati e lo svolgimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con una società privata.

E' stato chiesto un parere in ordine alla esistenza o meno di incompatibilità tra la iscrizione all'Albo degli Avvocati e lo svolgimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con una società privata.
In proposito il Consiglio osserva che le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, tra l'esercizio della professione forense con qualunque impiego o ufficio retribuito dallo Stato o di altre amministrazioni pubbliche, nonché con ogni altro impiego retribuito anche se consistente in opera di assistenza consulenza legale (comma 4), debbono essere considerate come tassative e non interpretabili analogicamente in quanto limitative del principio della libera attività economica e professionale (articolo 41 Cost.), e quindi come limitate ai casi di vera e propria subordinazione (Cassazione civile, sez. un., 12 novembre 1997, n. 11151, Cassazione civile, sez. un., 28 novembre 1997, n. 12040) e non di parasubordinazione, categoria alla quale appartengono i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Alla luce di tali principi questo Consiglio non vede impedimenti alla stipulazione del contratto individuale da Lei prospettato ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo numero 276/2003, tuttavia alla condizione che le concrete modalità di svolgimento del rapporto, quanto all'impegno se quotidiano o meno ed alla sua durata, non pregiudichino lo svolgimento effettivo della professione forense che è condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, né determinino di fatto uno stato di subordinazione quanto al tempo del lavoro, al luogo, alle modalità di svolgimento, alla inesistenza di autonomia nella determinazione del contenuto delle singole prestazioni, alla commisurazione del corrispettivo al tempo di svolgimento delle prestazioni.
Premesso quanto sopra il Consiglio dell'Ordine La invita a comunicare se lo stato di parasubordinazione di cui al contratto si protragga oltre il termine pattuito per il 28 marzo 2012, ed in tal caso si riserva di riesaminare il quesito da Lei proposto e di adottare, se del caso, diverse determinazioni.