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parere

Avvocato. Incompatibilità tra l’esercizio della professione e qualunque tipo di impiego o ufficio pubblico

E' stato chiesto se sia o meno possibile l'iscrizione all'albo degli avvocati, nel corso di un periodo di aspettativa senza assegni, da parte di un impiegato a tempo pieno ed indeterminato presso l'Università degli studi di Firenze.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che l'articolo 3 comma secondo del  R.D.L. numero 1578/1933 (ordinamento della professione di avvocato) stabilisce che l'esercizio della professione e quindi l'iscrizione alla relativo albo, sono incompatibili con qualunque impiego o ufficio pubblico. Per altro lato, la condizione di aspettativa del pubblico impiegato comporta non la sospensione del rapporto di impiego, ma soltanto la sospensione dell'obbligo di prestare servizio (e degli altri obblighi connessi con la prestazione di servizio), rimanendo fermi tutti gli altri obblighi e, in particolare, quello di non svolgere attività professionali incompatibili.
 Ciò premesso, la circostanza che il vigente contratto CCNL, norma secondaria applicabile al suo specifico rapporto di impiego (articolo 37), consenta nel corso della aspettativa di svolgere una diversa attività lavorativa, anche ad ammettere che tale espressione valga a comprende le attività professionali, non modifica la condizione del pubblico impiegato in aspettativa rispetto alle incompatibilità stabilite dall'ordinamento professionale, in quanto il rapporto di pubblico impiego permane nel corso del periodo di aspettativa, con l'effetto di integrare la condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 3 del vigente ordinamento professionale.