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parere

Avvocato iscritto all’albo speciale dei ricercatori e professori universitari a tempo pieno e possibilità di costituire un’associazione professionale

E’ stato chiesto se un avvocato iscritto all’albo speciale dei ricercatori e professori universitari a tempo pieno è consentito costituire un’associazione professionale con altro collega iscritto nell’Albo.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso ritenendo che all’avvocato che svolga l’attività di ricercatore e/o professore a tempo pieno e che, per questo motivo debba cancellarsi dall’Albo Ordinario ed iscriversi nel relativo elenco speciale è consentito di continuare a svolgere anche varie l’attività professionale, previa specifica autorizzazione dell’Università di appartenenza.
In particolare, secondo quanto indicato dallo stesso richiedente, l’attuale normativa vieta incarichi che comportino, tenuto conto di altri incarichi retribuiti in corso, un compenso lordo complessivo annuo pari o superiore a quello corrisposto al docente su base annua a titolo retributivo da parte dell’Università e richiede a ciascun ricercatore un impegno didattico annuale pari a sole 60 ore.
Pertanto, l’avvocato che svolga la suindicata funzione di docente può continuare a svolgere, nei limiti di quanto consentitogli, anche l’attività professionale. Ne consegue che, per lo svolgimento di detta attività professionale, il suddetto avvocato-docente può anche partecipare ad un’associazione con un altro avvocato iscritto nell’Albo ordinario, purché sia chiaramente esplicitato, nonché effettivamente attuato, che il suo apporto all’associazione stessa in termini di attività e la sua partecipazione all’associazione stessa in termini di reddito debbano rispettare i limiti suindicati.
E’ovvio, altresì, che la sua partecipazione all’associazione è soggetta agli stessi vincoli e alle stesse prescrizioni, anche per quanto riguarda le questioni previdenziali, a cui l’avvocato-docente sarebbe soggetto se esplicasse la sua attività professionale in modo individuale, in quanto detta partecipazione non può costituire un espediente per eludere tali vincoli e tali prescrizioni.