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parere

Avvocato. Iscrizione nell’Elenco Speciale solo sul presupposto imprescindibile della esclusività dell’espletamento da parte loro dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente Pubblico.

E’ stato chiesto se – avendo il Comune di Scandicci istituito da tempo un Ufficio Legale interno cui sono affidate le competenze in ordine sia alla consulenza legale a favore degli Amministratori e dei Dirigenti dei vari Uffici che alla gestione del contenzioso (dell’Ente) dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, Ufficio Legale che costituisce una struttura del tutto autonoma e riguardo al quale è previsto nella pianta organica un posto di Avvocato addetto a tale Ufficio Legale, nonché essendo intenzione dell’Amministrazione di assumere con apposito contratto di lavoro subordinato una figura professionale di Avvocato a tempo determinato per la durata massima del mandato elettorale del sindaco avvalendosi della possibilità di assunzione prevista dall’art. 110, primo comma, del Dec. Leg.vo 267/2000 e riservando la selezione a soggetti già in possesso dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati – possano sussistere ostacoli per la successiva iscrizione di detto Avvocato nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati di Firenze, ex art. 3, comma 4, lett. B), del RD.L. 27 Novembre 1933 n. 1578.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l’iscrizione nell’Elenco Speciale (annesso all’Albo degli Avvocati) di cui all’art. 3, ultimo comma, lett. b), del R.D.L. 27 Novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli Avvocati degli Uffici Legali degli Enti indicati nel precedente comma 2 (tra cui sono inclusi gli Uffici Legali dei Comuni), richiede il concorso dei seguenti presupposti: “a) deve esistere, nell’ambito dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; b) colui che chiede l’iscrizione – dipendente dell’ente e in possesso del titolo di avvocato – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause e agli affari propri dell’ente. La destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è – in particolare – configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dell’autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti” (Sent. Cass. Civ. Sez. Unite, 25 Novembre 2008, n. 28049).
Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte con la recente sentenza 17 Luglio 2009 n. 16629, nella quale è stato ribadito, tra l’altro, che costituisce requisito essenziale affinché l’Avvocato addetto all’Ufficio Legale di un Ente Pubblico possa essere iscritto nell’Albo Speciale il fatto che la sua destinazione a detto Ufficio debba avere “un certo grado di stabilità”, con la precisazione che “la destinazione priva in modo assoluto di stabilità incide sullo stesso carattere dell’attività professionale svolta dal dipendente nell’ufficio legale, nel senso che l’attività di Avvocato non può dirsi né autonoma, né indipendente, né libera, e va aggiunto – non assume quel carattere di specificità che è data solo dalla continuità delle funzioni esercitate”.
Ne consegue che (solo) qualora sussistano i presupposti suindicati nulla osta al fatto che l’Avvocato, che sarà addetto all’Ufficio Legale dell’Ente, sia iscritto nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati.
Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra menzionati, dato che sembrano senz’altro ricorrere i requisiti concernenti il fatto che l’Ufficio Legale costituisca un’unità organica autonoma e che colui che richiederebbe l’iscrizione nell’Elenco Speciale, oltre ad essere dipendente dell’Ente e in possesso del titolo di avvocato, faccia parte di detto Ufficio Legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale (ovviamente con riguardo in modo esclusivo alle cause e agli affari propri dell’Ente stesso), occorre, in particolare, stabilire se l’assunzione a tempo determinato, limitatamente alla durata massima del mandato elettorale, integri l’ulteriore e determinante requisito richiesto concernente la stabilità del rapporto.
Ebbene, nelle sentenze succitate della Suprema Corte la sussistenza del requisito della “stabilità”, tra l’altro attenuato dal riferimento a “un certo grado di stabilità”, viene collegata non tanto al fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato (e non tempo determinato), quanto piuttosto al fatto che l’incarico non possa essere revocato “ad nutum”, ragione per cui si ritiene che un rapporto a tempo determinato, purché non sia prevista la possibilità per l’Ente di revocare “ad nutum” l’incarico medesimo e purché sussistano gli altri presupposti e condizioni sopra menzionati, possa integrare il requisito di quel “certo grado di stabilità” richiesto dalla sopra menzionata giurisprudenza della Suprema Corte affinché sia consentita l’iscrizione dell’Avvocato addetto all’Ufficio Legale di un Ente Pubblico nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati.
Si richiama, peraltro, l’attenzione sul fatto che l’Avvocato non potrà, comunque, patrocinare (anche) le cause degli amministratori o dipendenti del Comune, in quanto il succitato art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 prevede che gli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari interni dell’Ente presso il quale prestano la loro opera, il che determina che non possono patrocinare soggetti diversi.
In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha affermato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b, del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 (conv. in L. 22 Gennaio 1934 n. 36) – come modificato dall’art. 1 della Legge 23 Novembre 1939 n. 1949 – il quale costituisce norma di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione (anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo “ius postulandi” degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi Enti ed iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo, è limitato alle cause e agli affari propri dell’Ente presso il quale prestano la loro opera; (Sent. Cass. Civ., Sez. Trib., 8 Settembre 2004, n. 18090; cfr. anche Sent. Cass. Civ., Sez. Trib., 16 Settembre 2004, n. 18686).
Nel senso che gli avvocati dipendenti da Enti Pubblici possono essere iscritti nell’Elenco Speciale solo sul presupposto imprescindibile della esclusività dell’espletamento da parte loro dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente Pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’Ente stesso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza 22 Giugno 1995, n. 7084.
Ad ulteriore rafforzativo del suddetto principio, si rileva che le Sezioni Unite Civile della Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 18359/2009 del 19 Agosto 2009, nel ribadire che non possono essere iscritti nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati, gli Avvocati addetti all’Ufficio Legale di un Comune che non svolgano attività esclusivamente forense, ha ritenuto legittima e corretta l’avvenuta cancellazione da tale Elenco Speciale di un Avvocato addetto all’Ufficio Legale di un Comune, al quale erano stati affidati anche incarichi dirigenziale in relazione all’Ufficio Personale, del Demanio Marittimo e del Commercio.