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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: l’amministratore di sostegno difensore dell’amministrato

Viene richiesto a questo COA di fornire un parere sulle possibili violazioni deontologiche connesse e conseguenti all’assistenza e difesa in un giudizio civile di un soggetto nell’interesse del quale si rivesta nel contempo la qualità di amministratore di sostegno.

In particolare, la questione riguarda se la suddetta coincidenza di ruoli richieda una specifica autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, dal momento che potrebbe porsi un potenziale conflitto d’interessi con il beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Esula dall’ambito delle considerazioni che rilevino sul piano deontologico la questione dell’operatività o meno dell’art. 86 c.p.c., con riferimento alla figura dell’amministratore di sostegno quale soggetto che rappresenta o assiste il beneficiario, in termini tali da poter validamente stare personalmente in giudizio in nome del rappresentato senza necessità di una procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c..

E’ opinione di questo COA che, fra l’amministratore di sostegno che abbia assunto le vesti di difensore e l’amministrato, non possa esservi un conflitto di interessi, quanto all’oggetto della causa e/o alle linee difensive da adottare, che non rilevi anche come conflitto d’interessi fra amministrato e amministratore di sostegno in quanto tale.

Da questo punto di vista, pertanto, deve senz’altro escludersi che l’assunzione della veste di difensore implichi l’insorgenza di una situazione che possa in qualche modo rilevare nei sensi dell’art. 24 comma 1 del Codice Deontologico Forense.

L’unica possibile e di certo non trascurabile interferenza della qualità di difensore con la qualità di amministratore di sostegno dev’essere individuata nella misura e modalità di pagamento degli onorari, che nella veste di difensore siano liquidati o comunque spettino all’amministratore di sostegno e che restino o siano destinati a restare a carico del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Questo COA ritiene che il Giudice Tutelare, previa richiesta, dovrà determinare la misura del compenso nonché delle modalità di addebito e riscossione di esso.

Si ricorda, infine, che i pareri e le opinioni espresse da questo COA in nessuno modo possono condizionare od orientare le valutazioni che la Legge Professionale riserva in via esclusiva al Consiglio Distrettuale di Disciplina di cui agli artt. 50 e segg. L.P..