Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. L’interpretazione e/o l’applicazione delle disposizioni stabilite dalle Tariffe Forensi.

E’ stato richiesto un parere su una pluralità di questioni concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione delle disposizioni stabilite dalle Tariffe Forensi.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che il criterio di cui all’art. 6 del D.M. della Tariffa Giudiziale Forense, secondo cui, ove vi sia una manifesta sproporzione rispetto agli interessi sostanziali perseguiti dalle parti qualora gli onorari siano determinati con riferimento al valore della pratica individuato sulla base di quanto disposto dall’art. 10 C.p.c., si può avere riguardo al valore effettivo della controversia, è applicabile non solo agli onorari ma anche ai diritti, dato che, pur riferendosi la norma letteralmente, ai commi da n. 1 a n. 4, ai soli onorari, è ovvio che, avendo la stessa per oggetto la determinazione del valore della controversia, non è possibile individuare un valore per gli onorari diverso rispetto a quello applicabile per i diritti, salvo che per quanto espressamente stabilito e diversificato dai commi n. 5 e n. 6 della norma medesima riguardo al differente scaglione a cui fare riferimento per la determinazione degli onorari e dei diritti in relazione alle cause di valore indeterminabile.
La maggiorazione consentita dall’articolo 5 del D.M. della Tariffa Giudiziale Forense deve applicarsi sugli onorari concernenti le prestazioni effettuate dal momento in cui si sia verificato il presupposto per l’applicazione della disposizione in esame, ovverosia l’incremento del numero delle controparti, nonché su quegli onorari che hanno natura unitaria riferendosi necessariamente a tutto il procedimento nel suo complesso (per esempio: studio della controversia, consultazioni con il cliente), mentre non sarà applicabile in relazione alle prestazioni professionali già esauritesi al momento in cui si verifichi detto presupposto (per esempio: la redazione di atti e/o di memorie già depositati).
Nella nota spese giudiziale non è previsto l’inserimento della voce “scritturato e collazione” in relazione alla corrispondenza informativa scambiata con il cliente, che è retribuita esclusivamente con la relativa voce “corrispondenza informativa”.
La Tariffa Giudiziale Forense indica espressamente quali sono le attività in relazione alle quali gli onorari di avvocato possono essere indicati più di una volta – per esempio: assistenza a ciascuna udienza, assistenza ai mezzi di prova (per ogni mezzo istruttorio), redazione di memorie (per ogni memoria) e quelli che, invece, possono essere indicati una sola volta (per esempio: studio della controversia, ricerca documenti, consultazioni con il cliente – ragione per cui il criterio di differenziazione deve essere individuato proprio nella espressa previsione, o meno, nella Tariffa della ripetizione dell’onorario, con la precisazione che tra quelli che possono essere indicati una sola volta assume particolare rilevanza, perchè spesso al riguardo si nota un’applicazione errata della norma, l’onorario concernente la “redazione delle difese”, relativamente alla quale è dovuto un unico onorario anche se l’avvocato redige e deposita sia la comparsa conclusionale che la replica.
Quanto ai motivi della suddetta diversificazione non è compito del Consiglio dell’Ordine, che può anche non condividere o ritenere incongrue alcune delle regole sopra menzionate, individuare e indicare i motivi stessi.
Di regola gli onorari giudiziali retribuiscono anche l’attività stragiudiziale, connessa, collaterale e/o strumentale, svolta in funzione e/o in dipendenza delle singole prestazioni effettuate in giudizio, quali, per esempio, lo scambio di corrispondenza con il cliente o l’attività informativa e/o di supporto espletata a favore del Consulente di parte; peraltro, qualora tale attività connessa e/o collaterale raggiunga una particolare intensità, tale da acquisire una propria autonoma consistenza e da non risultare meramente propedeutica rispetto all’attività giudiziale, al punto che detta attività stragiudiziale non trovi già adeguato corrispettivo nell’applicazione della tariffa per l’opera giudiziale, in relazione all’attività stragiudiziale stessa possono anche essere richiesti e applicati gli onorari stragiudiziali, purché, ovviamente, sia data idonea e dettagliata dimostrazione circa la rilevanza della suddetta attività, al fine di consentire la verifica della sussistenza delle suindicate condizioni.
Non può essere inserita la voce autonoma “disamina” per le comunicazioni scritte ricevute nel corso del giudizio, se per comunicazioni si intendono quelle ricevute dalla parte e/o dalla controparte e non invece la comunicazione da parte della Cancelleria di provvedimenti del Giudice, nel qual caso la voce in questione può e deve essere applicata.
L'articolo 7 della Tariffa Giudiziale Forense stabilisce espressamente che nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, anche se nella liquidazione a carico del soccombente possono essere computati gli onorari per un solo avocato, ragione per cui, qualora un avvocato abbia concorso alla redazione di un atto o abbia assunto, comunque, la corresponsabilità circa la sua redazione condividendolo e sottoscrivendolo, egli ha diritto all’onorario che, peraltro, ovviamente, dovrà essere commisurato all’attività da lui effettivamente prestata al riguardo, fermo restando che non potrà, invece, essere riconosciuto all’avvocato alcun onorario per le attività che egli non ha effettuato né ha concorso ad effettuare.