È stato richiesto parere riguardo alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Presidente di un’associazione di consumatori e/o di uno sportello della stessa; e inoltre, se sia possibile aprire uno sportello di un’associazione dei consumatori presso il proprio studio; in caso di risposta affermativa, è chiesto quale comportamento deve tenere un avvocato quale Presidente di uno sportello di un’associazione di consumatori.
Le domande proposte riguardano, quanto alla prima l’art.18 LP, la seconda essenzialmente l’art. 37 CDF, mentre la terza attiene ad indicazioni di comportamenti personali che esulano dalle competenze di questo Consiglio, potendo indicare solo pareri generali.
Nel dettaglio, alla domanda 1) “se vi sia compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Presidente di un’associazione di consumatori e/o di uno sportello della stessa” rispondiamo osservando che le attività incompatibili con l’esercizio della professione forense sono chiaramente indicate nell’art.18 LP e l’essere Presidente di un’associazione di consumatori non è di per sé incompatibile con la professione di avvocato , ma occorre, tuttavia, tenere sempre presente le indicazioni di incompatibilità previste ai punti b), c) e d) di detto articolo 18 LP, da confrontarsi anche con l’effettiva costituzione e l’effettiva attività svolta dall’associazione che si presiede..
La domanda 2) “se un avvocato può aprire uno sportello di un’associazione dei consumatori presso il proprio studio” attiene all’art.37 del Codice Deontologico Forense che prevede il divieto di accaparramento della clientela, sanzionando l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro. Prima della valutazione strictu sensu si deve preliminarmente osservare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art 50 L.247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine. Da questo ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del CDD e, pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio, anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.
Entrando nel merito del parere richiesto occorre esaminare quanto l’apertura di uno sportello di un’associazione di consumatori nel proprio studio legale configuri accaparramento di clientela, cioè quanto le modalità di questa “apertura” porti all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a trasparenza, correttezza e decoro, e possa trarre in inganno l’utente che, convinto di rivolgersi ad una struttura di protezione, in realtà si trovi all’interno di uno studio legale che svolge consulenza in quel settore specifico.
Se dovesse apparire chiaro che la consulenza nella materia indicata viene svolta da avvocati e qualsiasi utente possa con certezza essere a conoscenza di questo, allora l’apertura di uno sportello presso uno studio di avvocati potrebbe non configurare accaparramento di clientela: lo scriminante è, appunto, una presentazione non ingannevole dell’attività effettivamente svolta e delle persone che la svolgono.
Alla domanda 3) “quale comportamento deve tenere un avvocato quale Presidente di uno sportello di un’associazione di consumatori al fine di tenere un comportamento corretto” non può essere data risposta specifica, perché investe un ambito strettamente personale, ma solo generica, indicando come modelli di comportamento quelli che il CDF prescrive per lo svolgimento puntuale, corretto e decoroso della professione di avvocato .