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Lapo Mariani

parere

Avvocato: la consegna della copia di atti di causa alla parte assistita

E’ stato chiesto a questo Consiglio se l’avvocato può consegnare alla parte assistita, che gliene ha fatto richiesta, la copia degli atti di causa (nel caso di specie trattavasi di ATP), compresi quelli di controparte e, in caso affermativo, se tale consegna possa avvenire con raccomandata a mani o debba avvenire per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
La richiedente il parere aggiunge che la pratica in relazione alla quale la parte assistita richiede la copia degli atti si è conclusa stragiudizialmente dopo il deposito della relazione peritale del CTU e che la medesima richiedente il parere ha ricevuto dalla cliente il compenso per l’attività professionale espletata.
Per rispondere alla richiesta di parere occorre prendere le mosse dall’art. 33 del codice deontologico forense (“c.d.f.”) il quale prevede che:
“1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.”
Nel caso di specie trova applicazione, in particolare, l’art. 33, comma 1, del c.d.f. che individua, quale unica eccezione al dovere di consegna degli atti e dei documenti, la corrispondenza riservata fra colleghi nei casi contemplati dall’art. 48 c.d.f.
Questo Consiglio ritiene pertanto di dover rispondere nel senso che sussiste, in capo all’avvocato, il dovere di consegnare al cliente tutta la documentazione e gli atti di causa, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del c.d.f.
Quanto alle modalità di consegna, la norma deontologica non prevede niente al riguardo. Si ritiene pertanto che i suddetti atti e documenti possano essere consegnati con qualunque mezzo purchè sia assicurata la loro ricezione da parte del cliente.
Questo Consiglio ha ritenuto valida anche la consegna dei documenti in formato elettronico.
Ciò detto, corre comunque l’obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina Forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono, né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo.
Pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio dell’Ordine.