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parere

Avvocato. La facoltà di autodifesa dell’avvocato non può essere ammessa al di fuori del processo civile

E' stato chiesto se sia possibile per l'avvocato, che sia regolarmente iscritto all'albo, costituirsi parte civile personalmente in un procedimento penale che lo veda come parte offesa.
Il Consiglio dell’Ordine osserva che consolidata giurisprudenza ritiene che la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero del difensore da parte di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non possa  tuttavia essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile, in quanto la norma dell'art. 86 c.p.c. non può essere applicata analogicamente ed estesa al processo penale, stante la diversa natura degli interessi che in quest'ultimo processo vengono in rilievo (Cassazione penale, sez. VI, 30/01/2008, n. 25790).
 In altri termini, la facoltà di autodifesa dell'avvocato non può essere ammessa al di fuori del processo civile (Cassazione Penale, Sez. VI, 18 settembre 2008, n. 37629, Triggiani, in C.E.D. Cass., n. 241207; Sez. VI, 2 maggio 2000, n. 2064, Ignoti, ivi, n. 217023; Cassazione Penale 20 novembre 2008 n. 48440 sez. VI).