Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: la pratica di revisore legale è compatibile con la pratica forense

Fatto e quesito

Viene richiesto a questo Consiglio se la pratica da Revisore Legale sia compatibile con la pratica da Avvocato

Risposta al quesito

I doveri del praticante sono previsti dall’art. 3 del D.M. 70/2016 e consistono nel frequentare lo studio legale con assiduità, svolgendo la pratica con diligenza, riservatezza e pieno rispetto delle norme deontologiche. È richiesta inoltre la presenza nello studio del dominus per almeno 20 ore settimanali, la partecipazione ad almeno 20 udienze per semestre (con esclusione di quelle di mero rinvio) e la redazione di 5 relazioni a semestre, di cui una in materia deontologica.

L’art. 2 del medesimo D.M. 70/2016 prevede la compatibilità della pratica forense con un rapporto di lavoro subordinato purché l’esercizio di tale attività non crei un conflitto di interessi con la pratica forense e consenta il rispetto dei doveri del praticante specificati nel paragrafo precedente. Si ritiene che tale previsione costituisca espressione di un più generale principio di compatibilità della pratica forense con altre attività, anche non di lavoro subordinato, che consentano il rispetto dei requisiti previsti per la pratica forense, tanto più che lo stesso avvocato dominus può svolgere nel proprio studio anche attività di revisore contabile ai sensi dell’art. 18, lett. a), l. 247/2012. La compatibilità della professione con l’esercizio dell’attività di revisore legale costituisce ulteriore indizio della compatibilità fra la pratica forense e la pratica come revisore dei conti.

Ai sensi dell’art. 2 del c.d.f. inoltre, i praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli organi forensi”.

Si deve pertanto ritenere che, qualora la pratica di revisore legale dei conti consenta al praticante avvocato di rispettare i requisiti della pratica legale e i doveri deontologici previsti dal codice deontologico forense, la pratica di revisore legale sia compatibile con la pratica forense.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.