Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. La prospettazione al creditore, tramite l’avvocato di questo, di un’offerta di pagamento in percentuale, prevedibile quale conseguenza della ristrutturazione del debito in corso, non vale ad includere la lettera nelle eccezioni previste dall’articolo 28.

E' stato chiesto se è producibile in giudizio una lettera ricevuta dal collega difensore della controparte, il quale dopo avere comunicato per conto del suo cliente che egli avrebbe proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo e che sarebbe stato inopportuno e gravemente dannoso per il debitore se il creditore avesse proceduto alla esecuzione forzata in forza del detto decreto provvisoriamente esecutivo, in quanto sarebbe stata pregiudicata una operazione di ristrutturazione del debito con un istituto bancario, in quel momento in corso, mentre nei mesi successivi il pagamento non era avvenuto, ed anzi l'avvocato difensore della Sua controparte aveva proposto opposizione ad un 2º atto di precetto, contestando, tra l'altro, l'esposizione delle competenze legali relative al primo precetto, ormai divenuto inefficace
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che le competenze del  Consiglio dell’Ordine in materia di applicazione  delle norme  deontologiche e di controllo  della loro   applicazione da parte  degli iscritti, non comprende l'autorizzazione, da Lei richiesta, alla produzione  della  corrispondenza di cui all’art. 28 del vigente codice deontologico, dovendo il Consiglio essere ritenuto competente alla valutazione dell'eventuale rilievo deontologico della produzione della lettera dell'avvocato, dichiarata riservata personale, e nella quale si espongano le circostanze di cui alla premessa.
Appare opportuno premettere e ricordare che l'esigenza della riservatezza di cui all'articolo 28 del vigente codice deontologico risponde allo scopo di assicurare la massima libertà delle comunicazioni fiduciarie tra avvocati, finalizzate ad una soluzione stragiudiziale delle controversie.
La prospettazione al creditore, tramite l'avvocato di questo, del possibile pregiudizio per il debitore nel caso che il primo intraprenda una procedura esecutiva, senza assumere uno specifico impegno di pagamento ed anzi prospettando un'offerta di pagamento in percentuale, prevedibile quale conseguenza della ristrutturazione del debito in corso, non vale ad includere la lettera nelle eccezioni previste dall'articolo 28 rappresentate dalla attuazione di un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, in quanto la controversia, attuale non può essere considerata risolta.
Conseguentemente la produzione di tale lettera ricadrebbe nel divieto di cui al primo comma di tale articolo.