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parere

Avvocato: la qualità di socio di una società di capitali è compatibile con l’esercizio della professione forense

E’ stato richiesto a questo Consiglio di esprimere un parere in merito alla possibilità o meno da parte di un iscritto avvocato o praticante abilitato di possedere quote di minoranza in una società s.r.l. costituita all’estero.

L’art. 18, lett. c) della Legge Professionale stabilisce che la professione di avvocato sia incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione“.

Dunque la qualità di semplice socio di una società di capitali, sia di diritto italiano, sia di diritto straniero, sempre che non si configuri come posizione di “socio tiranno”, è compatibile con lo svolgimento della professione forense.

Si informa che ai sensi dell’art. 50 L. n. 247/2012 il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense e che dunque non rientra più tra le prerogative del Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che il presente parere viene rilasciato in termini generali senza che possa assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.